E’ entrato in vigore il primo luglio 2013 il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori domestici, resterà in vigore fino alla fine del 2016, lo stesso va a sostituire il precedente che era scaduto il 28 febbraio 2011.
Il nuovo CCNL lavoro domestico si applica su tutto il territorio nazionale e contiene la normativa base del rapporto di lavoro per i lavoratori domestici, come colf, badanti e baby sitter, ciò vuol dire che il contratto individuale potrà contenere norme che assicurano maggiori benefici, ma non deroghe in pejus rispetto ad esso.
Il nuovo contratto disciplina sia il rapporto dei lavoratori domestici conviventi, sia il rapporto di lavoro dei lavoratori ad ore, in caso di lavoratori conviventi la giornata lavorativa non potrà comunque essere superiore alle 10 ore non consecutive, mentre le ore settimanali non potranno superare l’ammontare di 54. Previste ferie annuali pari a 26 giorni che non possono essere divisi oltre due periodi e 36 ore di riposo settimanale di cui almeno 24 di domenica o altro giorno legato a motivi religiosi del lavoratore.
Nel settore non potranno essere impiegati i minori di anni 16.
Nel CCNL lavoro domestico è disciplinato il periodo di prova che deve essere retribuito e non può superare i 45 giorni per i lavoratori di categoria super (con attestati professionali), 30 giorni per la prima categoria (mansioni qualificate), 15 per la seconda categoria (capacità tecniche maturate con l’esperienza) e 8 giorni per la terza categoria (lavoratori generici).
Un’altra novità importante del nuovo contratto è data dalla previsione dell’istituzione dell’Ebilcoba, un ente previdenziale bilaterale a cui andranno contributi pari a 0,03 cent della retribuzione oraria, quota che deve essere versata dal datore di lavoro all’INPS. L’ente si occuperà principalmente di retribuire il lavoratore in caso di malattia anche se i primi tre giorni restano a carico del datore di lavoro. In precedenza questo onere ricadeva esclusivamente sul datore di lavore che però spesso era impossibilitato nel versamento soprattutto se lo stato di malattia era prolungato nel tempo.
Ai fini della tutela della salute del lavoratore è inoltre previsto che l’ambiente di lavoro debba essere salubre e tale da non nuocere all’integrità dello stesso, è stato ritenuto ad esempio che la casa debba avere impianti a norma, in caso contrario, se dovesse esservi un sinistro, l’INAIL riverserebbe la responsabilità del risarcimento danno sul datore di lavoro. Sempre inerente alla qualità della vita, il nuovo CCNL lavoro domestico prevede che in caso di lavoratore convivente che quindi percepisce anche vitto, lo stesso debba essere adeguato per qualità e quantità. Viene poi sancito il diritto ad un alloggio che consenta di salvaguardare dignità e privacy.
Tra i nuovi obblighi per il datore di lavoro c’è anche quello di consegnare al lavoratore almeno un mese prima della data di scadenza per la dichiarazione dei redditi, l’attestazione di quanto versato al lavoratore.
Per quanto riguarda il trattamento economico, il nuovo contratto prevede i minimi tabellari e indica l’ammontare degli aumenti per l’anno 2013, 2014 e 2015, inoltre, all’articolo 32 stabilisce che per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, spetta al lavoratore uno scatto di anzianità pari al 4% della retribuzione minima contrattuale fino ad un massimo di 10 bienni.